Prodotti Tipici
Elenco prodotti tipici:
Agnello del Gargano
Amaro del Gargano
Ambrosia di arance
Ambrosia di limone
Arancia Bionda del Gargano
Arancino
Cacio
Caciocavallo garganico
Caciocavallo Podolico
Cacioricotta di capra garganica
Calzoncelli
Calzone di Ischitella
Capperi in salamoia
Capperi sott'aceto
Capperi sott'olio
Capretto del Gargano
Caprino
Cartellate
Cotto di fico
Farinella
Fave di Carpino
Lampascioni sott'olio
Latte di mandorla
Limoncello
Limone del Gargano (femminiello)
Liquore di alloro
Liquore di fico d'india
Liquore di melograno
Liquore di mirto
Mandorle atterrate
Marmellata di arancio e limone
Marmellata di fichi
Melanzane sott'olio
Mostaccioli
Mozzarella o fior di latte
Muscisca
Nocino
Olio extra vergine Dop Dauno sottozona Gargano
Olive cazzate o schiacciate
Orecchiette
Ostie ripiene
Pane di Monte Sant'Angelo
Pane garganico
Pecorino
Pecorino foggiano
Pettole
Poperate
Ricotta
Scaldatelli
Scamorza
Taralli
Taralli neri con vincotto
Troccoli
Vaccino
Agnello del Gargano
Amaro del Gargano
Ambrosia di arance
Ambrosia di limone
Arancia Bionda del Gargano
Arancino
Cacio
Caciocavallo garganico
Caciocavallo Podolico
Cacioricotta di capra garganica
Calzoncelli
Calzone di Ischitella
Capperi in salamoia
Capperi sott'aceto
Capperi sott'olio
Capretto del Gargano
Caprino
Cartellate
Cotto di fico
Farinella
Fave di Carpino
Lampascioni sott'olio
Latte di mandorla
Limoncello
Limone del Gargano (femminiello)
Liquore di alloro
Liquore di fico d'india
Liquore di melograno
Liquore di mirto
Mandorle atterrate
Marmellata di arancio e limone
Marmellata di fichi
Melanzane sott'olio
Mostaccioli
Mozzarella o fior di latte
Muscisca
Nocino
Olio extra vergine Dop Dauno sottozona Gargano
Olive cazzate o schiacciate
Orecchiette
Ostie ripiene
Pane di Monte Sant'Angelo
Pane garganico
Pecorino
Pecorino foggiano
Pettole
Poperate
Ricotta
Scaldatelli
Scamorza
Taralli
Taralli neri con vincotto
Troccoli
Vaccino
Che cos'è la Dop
La Dop (Denominazione di origine protetta) è in marchio di qualità che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti.L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, sovoir-faire) che , combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.
Affinchè un prodotto sia Dop, inoltre, le fasi di produzione, di trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un area geografica delimitata. Chi fa prodotti Dop deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall'organismo di controllo. (Reg .CEE 2081/1992)
Che cos'è la Igp
La Igp (Indicazione geografica protetta) è un marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.Per ottenere la Igp, quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce Igp deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall'organismo di controlla. (Reg .CEE 2081/1992)
Che cos'è il Prodotto Biologico
Sono biologici i prodotti per i quali, in tutte le fasi del ciclo produttivo, è escluso l'utilizzo di prodotti chimici (pesticidi e fertilizzanti), ed è previsto esclusivamente l'impiego di tecniche di coltivazione e allevamento rispettose dell'ambiente: per rendere fertili i terreni si ricorre alla rotazione delle colture e si utilizzano concimi organici e minerali naturali, mentre per difendere le coltivazioni dai parassiti si adottano prodotti e tecniche che non hanno impatto sull'ambiente.I prodotti provenienti dall'agricoltura biologica sono disciplinati dal regolamento Cee 2092/91 e sono sottoposti a un rigido sistema di controlli, stabilito per legge che ne verifica la conformità a specifiche regole produttive.
Si riconoscono dalla dicitura “da agricoltura biologica”. Sempre in etichetta compare il nome dell'organismo di controllo, l'autorizzazione ministeriale e una serie di lettere e cifre che sono la “carta d'identità” del prodotto e del produttore: IT (Italia), Xyz (sigla dell'organismo di controllo), 1234 (codice dell'azienda), F (prodotto fresco) o T (prodotto trasformato), 000000 (codice di autorizzazione). Il prodotto da agricoltura biologica può anche essere identificato dal logo comunitario introdotto dal regolamento Ce n. 331/2000.
Legge Finanziaria 2003 (Art. 85) Tutela dei prodotti titpici delle zone di Montagna
- Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o " indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
- Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela.
- L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di segreteria.
- In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentati tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
- L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
Decreto Ministeriale 8 settembre 1999
Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
Art. 3. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
- E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
- L'elenco e' formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseritinei rispettivi elenchi.
- Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' il seguente:
"Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari".
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